TRATTATO DI LISBONA

Il 13 dicembre 2007 venne firmato il Trattato di Lisbona, trattato internazionale che apportava ampie modifiche al Trattato sull’Unione Europea e al Trattato che istituisce la Comunità Europea. È noto anche come Trattato di Riforma. Entrò in vigore il 1° dicembre 2009.

Come gli altri trattati sull’Unione Europea, anche il Trattato di Lisbona inizia con l’elenco dei firmatari:

Sua Maestà il Re dei Belgi, Sua Maestà la Regina di Danimarca, il Presidente della Repubblica Federale di Germania, il Presidente dell’Irlanda, il Presidente della Repubblica Ellenica, Sua Maestà il Re di Spagna, il Presidente della Repubblica Francese, il Presidente della Repubblica Italian, Sua Altezza Reale il Granduca del Lussemburgo, Sua Maestà la Regina dei Paesi Bassi, il Presidente della Repubblica Portoghese, Sua Maestà la Regina del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord decisi a segnare una nuova tappa nel processo di integrazione europea intrapreso con l’istituzione delle Comunità europee….”

Gli obiettivi che si poneva erano onerosi, si volevano definire in maniera chiara i valori dell’Unione Europea: la pace, il rispetto dei diritti dell’uomo, la giustizia, l’uguaglianza, lo Stato di diritto e lo sviluppo sostenibile, da difendere con tutta la forza attraverso progetti e interventi… a discrezione dei Paesi membri.

Si voleva dotare l’Unione Europea di istituzioni moderne e metodi di lavoro ottimizzati per rispondere in modo efficace alle nuove esigenze. Ci vollero oltre sei anni di dibattiti tra gli Stati membri prima di arrivare alla stesura di questo importante testo.

È importante perché inserisce e integra il testo del protocollo relativo alla protezione e al benessere degli animali (già allegato al Trattato di Amsterdam) usando la locuzione “esseri senzienti” a proposito degli animali da reddito.

Ecco la parte che ci interessa, l’articolo 13, estratto della “VERSIONE CONSOLIDATA DEL TRATTATO SULL’ UNIONE EUROPEA E DEL TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL’ UNIONE EUROPEA”:

“Nella formulazione e nell’attuazione delle politiche dell’Unione nei settori dell’agricoltura, della pesca, dei trasporti, del mercato interno, della ricerca e sviluppo tecnologico e dello spazio, l’Unione e gli Stati membri tengono pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti, rispettando nel contempo le disposizioni legislative o amministrative e le consuetudini degli Stati membri per quanto riguarda,in particolare, i riti religiosi, le tradizioni culturali e il patrimonio regionale”.

L’averli definiti finalmente “esseri senzienti”, purtroppo non precisa niente sul riconoscimento di diritti agli animali e sulle responsabilità etiche, morali, sanitarie attribuibili alle parti coinvolte. L’Articolo 13 risulta un po’ approssimativo, viene però considerato in grado di porre qualche vincolo alle attività di sfruttamento degli animali.

 

Vicla Sgaravatti
Medico Veterinario
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