GUINZAGLI, COLLARI, MUSERUOLE: GLI OBBLIGHI DI LEGGE

I cani vanno tenuti al guinzaglio, è obbligatorio per legge.

La legge, in base all’art. 1 lett. a) dell’Ordinanza Martini e all’art. 83 D.P.R. 320/54, obbliga i proprietari dei cani a mettere in atto delle precauzioni per evitare danni a persone e cose:

  • nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, il cane deve essere condotto con un guinzaglio non più lungo di 1,50 metri; quelli estensibili, che vanno bene in aperta campagna, in città sono sconsigliati e vanno comunque bloccati non oltre la lunghezza prevista.
  • In un’area cani protetta il guinzaglio può essere tolto.
  • Non è obbligatorio fare indossare la museruola, ma il proprietario deve portarla con sé (rigida o morbida) per potergliela mettere in caso di rischio per l’incolumità di persone o animali oppure su richiesta delle Autorità competenti, per esempio in una fiera affollata. Nel caso in cui si prenda un treno o un autobus, probabilmente il regolamento della società di trasporti prevede l’obbligo della dotazione di guinzaglio e museruola.
  • Una deroga all’obbligo di utilizzo del guinzaglio e della museruola: l’ordinanza non si applica nel caso in cui il cane sia utilizzato da una persona diversamente abile, o per la conduzione delle greggi, dalle forze armate e dalle forze dell’ordine

In base alla sopra citata ordinanza Martini e all’art. 83 D.P.R. n. 320/54 nelle aree extraurbane, ossia in campagna e nelle zone montane (non in Parchi Nazionali o Regionali), in assenza di un preciso regolamento degli enti locali si può presumere che all’interno delle stesse sia possibile lasciare passeggiare il cane senza guinzaglio. Secondo la Suprema Corte al di fuori dei centri abitati il cane può passeggiare liberamente, purché i proprietari rispettino sempre gli obblighi di custodia e vigilanza, con il dovere di rispettare sia la proprietà altrui sia la fauna locale, evitando che il proprio cane diventi un pericolo o un fastidio per il prossimo.

Assolutamente non slegateli mai, se non sono abituati a ritornare al vostro richiamo e non ne avete il controllo, se siete a passeggio in città, se siete vicino a strade ad alto scorrimento, se siete in Parchi naturali con fauna selvatica.

E non liberate mai i cani adottati dai canili, soprattutto se non sono più cuccioli… i rischi per loro sono decisamente maggiori.

I levrieri rescue, vista la loro storia passata, non vanno mai sciolti dal guinzaglio nel primo periodo dal loro arrivo, se non in ambienti recintati e protetti. E anche in seguito, liberati potrebbero inseguire una preda anche per chilometri e ore, con una forte possibilità di perdersi e mettendo a rischio la loro stessa incolumità.

Parlando della lunghezza stabilita in 1,50 metri del guinzaglio, questa disposizione è un modo per tutelare la salute del cane e di prevenire incidenti.

Molto spesso il guinzaglio estensibile viene tenuto lungo a metri di distanza, con il cane che scorrazza dove più gli pare. Questo può andare bene in un prato in aperta campagna, non va altrettanto bene in città.

Col guinzaglio lungo, in prossimità della strada, il cane può attraversare ed essere investito.

Oltre a mettere a rischio la salute del cane, si diventa una potenziale fonte di incidente automobilistico, facendo rischiare la vita anche alle altre persone.

Oppure qualcuno potrebbe inciampare nel guinzaglio, o, un cane di piccola taglia, si può infilare nel cancello di una villa: e se dall’altra parte ci fosse un cane da guardia?

È indubbio che sul cane a distanza di metri il controllo è decisamente minore, l’incontro con un altro cane potrebbe rivelarsi pericoloso, come pure le interazioni con le persone e soprattutto con i bambini.

Sono avvenuti spesso incidenti con gli ascensori: con un guinzaglio normale si avverte in mano quando il cane sta tirando per spostarsi, mentre con quello estensibile ci si può accorgere solo quando finisce lo scorrimento, è può essere troppo tardi…

In commercio è possibile trovare vari tipi di collari e pettorine, ognuno dei quali ha i propri sostenitori e detrattori.

Esistono diversi regolamenti comunali per la tutela e il benessere degli animali. Quello della città di Roma per esempio vieta l’uso dei collari “a strozzo” e di museruole stringi-bocca, considerandole mezzi di costrizione contro il benessere degli animali.

Nella detenzione di cani non si possono utilizzare né applicare i seguenti apparecchi e attrezzature: collari con punte acuminate, collari irritanti, guinzagli applicati al muso, apparecchi che emettono sostanze chimiche o segnali acustici, anche ad ultrasuoni, collari elettrici o altri congegni atti a determinare scosse o impulsi elettrici. Sui cani causano paura e sofferenza e possono provocare reazioni di aggressività da parte degli animali stessi. Sono inoltre vietati tutti gli apparecchi e le attrezzature finalizzati a provocare soffocamento e ad arrecare qualsiasi tipo di sofferenza sugli animali. Pertanto l’impiego di tali strumenti si configura come maltrattamento e chiunque li utilizzi è perseguibile ai sensi della legge 20 luglio 2004, n. 189.

Gli unici strumenti ammessi sono i fischietti da addestramento e il clicker.

 

Vicla Sgaravatti
Medico Veterinario
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